Art. 8
(Criteri per l'erogazione delle risorse).

      1. Gli interventi pubblici programmati in sede di Conferenza unificata e la distribuzione delle risorse dei Fondi statali di cui agli articoli 4, 5 e 6, sono realizzati sulla base di parametri qualitativi, per la valorizzazione delle realtà artistiche più produttive non necessariamente dotate di residenza, a sostegno di progetti della durata massima di tre anni, in conformità ai seguenti princìpi:

          a) capacità di rete e di associazione fra realtà artistiche organizzate, di artisti

 

Pag. 12

e di tecnici della medesima regione, o di regioni diverse, destinate alla rappresentazione di spettacoli dal vivo;

          b) attività nelle scuole e nelle università, per la rappresentazione di spettacoli dal vivo, stage, attività didattiche multidisciplinari e corsi sulla cultura dello spettacolo;

          c) promozione della contemporaneità italiana e straniera, con particolare riferimento alla sperimentazione innovativa e alla ricerca nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;

          d) sviluppo di soggetti stabili non aventi fini di lucro i cui utili sono interamente reinvestiti nella rispettiva attività;

          e) diffusione della produzione dello spettacolo dal vivo nazionale all'estero, mediante iniziative di scambi e di coproduzioni promosse dal Ministero dei beni e delle attività culturali, dalle regioni e dagli enti locali anche in forma associata.

      2. Le compagnie, le associazioni e le cooperative dello spettacolo, in attività da almeno tre anni e disponibili ad effettuare in un anno almeno trenta spettacoli all'interno di istituti scolastici e universitari, possono concorrere all'ottenimento dei finanziamenti pubblici previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti requisiti:

          a) statuto che comprova la costituzione delle realtà artistiche da almeno tre anni;

          b) applicazione delle norme contrattuali, previdenziali e assistenziali vigenti nelle forme di assunzione a tempo determinato o indeterminato, di collaborazione a progetto, di prestazione occasionale;

          c) attività economica rendicontata che attesta la continuità della produzione artistica da almeno tre anni;

          d) produzione di materiali pubblicitari sull'attività artistica prodotta.

 

Pag. 13

      3. L'entità del finanziamento pubblico per uno specifico progetto è inversamente proporzionale alla disponibilità di sponsorizzazioni private ad esso destinate.